Art. 144. (Art. 145 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui e' provvisto, e a dare contezza di se'. Qualora siavi motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.