(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 144)
 
                              Art. 144. 
 
                       (Art. 145 T. U. 1926). 
 
  L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di invitare, in  ogni
tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di  cui
e' provvisto, e a dare contezza di se'. 
 
  Qualora siavi motivo di dubitare della  identita'  personale  dello
straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.