Art. 103. (Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 29, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 19, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, nessuno puo' cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, di Provincie, di Comuni e di altri Enti.