Art. 104. (Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa. E' altresi' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.