(Testo unico-art. 104)
                              Art. 104. 
 
(Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R.
decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art.  6,  R.  decreto-legge  3
                       luglio 1930, n. 1176). 
 
  E' consentito il cumulo dell'ufficio  di  professore  di  ruolo  di
Universita' e di Istituti superiori con uffici  di  ruolo  presso  la
Regia Scuola normale superiore di Pisa. 
  E' altresi' consentito il  cumulo  dell'ufficio  di  professore  di
ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge,
siano annessi all'insegnamento.