(Testo unico-art. 105)
                              Art. 105. 
 
(Art. 7, R.  decreto-legge  febbraio  1926,  n.  119  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione  di  consentire  il   cumulo
dell'ufficio di professore di ruolo  di  Universita'  o  di  Istituto
superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della
Regia   Marina   e   della   Regia   Aeronautica,   quando   trattisi
d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione
nazionale  e  il  Ministro  da   cui   l'ufficiale   dipende,   siano
riconosciuti  attinenti  con  le,   materie   professionali   proprie
dell'arma cui l'ufficiale appartiene. 
  Il consenso di  cui  al  precedente  comma  deve  essere  dato  dal
Ministro dell'educazione nazionale e  dal  Ministro  da  cui  dipende
l'ufficiale, e puo' in qualunque momento essere  revocato,  salvo  il
diritto di chi e' investito dei due uffici di optare per uno di essi. 
  Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualita', una sede
che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore,  il
Ministro dell'educazione nazionale potra' collocarlo in congedo senza
stipendio e assegni per un periodo  di  tempo  non  superiore  ad  un
biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta
una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per
uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore. 
  Durante il periodo di  congedo  si  provvede  all'insegnamento  con
supplenza a carico del bilancio dello Stato. 
  Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce  lo
stipendio di professore ridotto ad annue L. 6000, da  diminuirsi  del
12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.