Art. 105. (Art. 7, R. decreto-legge febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le, materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene. Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e puo' in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi e' investito dei due uffici di optare per uno di essi. Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualita', una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro dell'educazione nazionale potra' collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore. Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato. Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce lo stipendio di professore ridotto ad annue L. 6000, da diminuirsi del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.