(Testo unico-art. 106)
                              Art. 106. 
 
(Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.  19,
comma 3°, R.  decreto  30  novembre  1924,  n.  2172  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Sono vietati i comandi dei professori di  ruolo  da  una  ad  altra
Universita' o Istituto. 
  Ai professori di ruolo possono tuttavia  essere  affidati  speciali
incarichi di studi e  direzioni  di  uffici,  con  le  norme  di  cui
all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.