Art. 106. (Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Universita' o Istituto. Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.