Art. 124. (Proposta di concordato). Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito puo' proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore. La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato e' ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni gia' proposte dal curatore. La cessione non e' ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.