(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 124)
                              Art. 124. 
                      (Proposta di concordato). 
 
  Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito puo' proporre  ai
creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato.  La
domanda deve contenere l'indicazione  della  percentuale  offerta  ai
creditori chirografari e del tempo del pagamento,  e  la  descrizione
delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle  spese  di
procedura e del compenso al curatore. 
  La cessione delle azioni revocatorie come patto  di  concordato  e'
ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di  adempiere  il
concordato limitatamente alle azioni gia' proposte dal curatore. 
  La cessione non  e'  ammessa  a  favore  del  fallito  e  dei  suoi
fideiussori.