(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 125)
                              Art. 125. 
        (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). 
 
  Sulla proposta di  concordato  il  giudice  chiede  il  parere  del
curatore e del comitato dei  creditori  e,  se  ritiene  la  proposta
conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con  l'indicazione
dei suddetti pareri,  mediante  lettera  raccomandata  ai  creditori,
fissando un termine, non inferiore a venti  ne'  superiore  a  trenta
giorni dalla data del  provvedimento,  entro  il  quale  i  creditori
devono  far  pervenire  nella  cancelleria  del  tribunale  la   loro
dichiarazione di dissenso. La dichiarazione puo'  essere  scritta  in
calce alla comunicazione. 
  Delle dichiarazioni di voto  e'  presa  nota  in  apposito  verbale
sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. 
  In seguito alla proposta di concordato  il  giudice  delegato  puo'
sospendere la liquidazione. 
  Se vi sono degli obbligazionisti la  proposta  di  concordato  deve
essere  comunicata  al  rappresentante  degli  obbligazionisti  e  il
termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del
tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiato.