Art. 126. (Concordato nel caso di numerosi creditori). Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, puo' autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziche' comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.