(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 126)
                              Art. 126. 
            (Concordato nel caso di numerosi creditori). 
 
  Se  la  comunicazione  prescritta   dall'articolo   precedente   e'
sommamente difficile per il  rilevante  numero  dei  destinatari,  il
tribunale,  sentiti  il  pubblico  ministero  e  il  curatore,   puo'
autorizzare il  giudice  delegato  a  disporre  che  la  proposta  di
concordato,  anziche'  comunicata  singolarmente  ai  creditori,  sia
pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato
dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno  e,  eventualmente,
in altri giornali.