Art. 127.
(Voto nel concordato).
Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con
riserva o provvisoriamente.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale,
purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra
capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed
importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se e'
dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non
e' approvato, non e' omologato o viene annullato o risoluto, cessano
gli effetti della rinuncia.
Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro
che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette
persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di
fallimento non attribuiscono diritto di voto.