(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 127)
                              Art. 127. 
                       (Voto nel concordato). 
 
  Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se  con
riserva o provvisoriamente. 
  I creditori muniti di privilegio, pegno  o  ipoteca,  ancorche'  la
garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non  rinunciano
al diritto di prelazione. La rinuncia  puo'  essere  anche  parziale,
purche' non  inferiore  alla  terza  parte  dell'intero  credito  fra
capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere  esplicito  ed
importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se e'
dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il  concordato  non
e' approvato, non e' omologato o viene annullato o risoluto,  cessano
gli effetti della rinuncia. 
  Sono esclusi dal voto o dal computo delle  maggioranze  il  coniuge
del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e  coloro
che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei  crediti  di  dette
persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. 
  I trasferimenti dei  crediti  avvenuti  dopo  la  dichiarazione  di
fallimento non attribuiscono diritto di voto.