(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 128)
                              Art. 128. 
                   (Approvazione del concordato). 
 
  Il concordato e' approvato se riporta il consenso della maggioranza
numerica dei creditori aventi diritto al voto, la  quale  rappresenti
almeno i due terzi della somma dei loro crediti. 
  I creditori che non  fanno  pervenire  la  loro  dichiarazione  nel
termine indicato  nell'art.  125  si  ritengone  consenzienti,  salvo
quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente. 
  La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei
singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore  alla
scadenza del  termine  indicato  nell'art.  125,  non  influisce  sul
calcolo della maggioranza.