Art. 129. (Giudizio di omologazione). Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a se' non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza e' pubblicata per affissione. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito: quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione puo' presentare il comitato dei creditori.