(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 130)
                              Art. 130. 
             (Sentenze di omologazione del concordato). 
 
  Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di  legge  per
l'ammissione e per la validita' del  concordato,  esamina  il  merito
delle proposte e la serieta' delle garanzie offerte e decide su tutte
le opposizioni  con  unica  sentenza,  omologando  o  respingendo  il
concordato. 
  La sentenza che omologa il concordato stabilisce le  modalita'  per
il pagamento delle  somme  dovute  ai  creditori  in  esecuzione  del
concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle  con  decreto
successivo non soggetto a reclamo. 
  Se nel concordato sono  state  concesse  ipoteche  a  garanzia  del
concordato, il tribunale, nel pronunciare  l'omologazione,  fissa  un
breve termine  per  l'iscrizione  delle  ipoteche  da  eseguirsi  dal
curatore. 
  La sentenza e' pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17. 
  Essa  e'  provvisoriamente  esecutiva.  Tuttavia,   alle   scadenze
stabilite  per  i  pagamenti,  se  la  sentenza  non  e'  passata  in
giudicato, le somme dovute per l'adempimento  del  concordato  devono
essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice
delegato.