(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 131)
                              Art. 131. 
                    (Appello contro la sentenza). 
 
  Contro la sentenza che omologa o  respinge  il  concordato  possono
appellare  gli  opponenti  e  il  fallito   entro   quindici   giorni
dall'affissione. 
  L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al  fallito  e
alle parti costituite. 
  La sentenza d'appello e' pubblicata a  norma  dell'art.  17,  e  il
termine per ricorrere per cassazione e' ridotto della meta' e decorre
dall'affissione. 
  Con il  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  omologa  il
concordato la procedura di fallimento e' chiusa.