(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 133)
                              Art. 133. 
                      (Spese per omologazione). 
 
  Alle spese di omologazione si provvede con  le  somme  liquide  del
fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. 
  Se non vi sono somme liquide, il giudice  dispone  che  si  proceda
alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso
delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.