Art. 133.
(Spese per omologazione).
Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del
fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.
Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda
alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso
delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.