(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 136)
                              Art. 136. 
                    (Esecuzione del concordato). 
 
  Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore
e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo  le
modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. 
  Le  somme  spettanti  ai  creditori  contestati,   condizionali   o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 
  Accertata  la  completa  esecuzione  del  concordato,  il   giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la  cancellazione  delle
ipoteche iscritte a garanzia. 
  Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le
spese sono a carico del debitore.