(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 137)
                              Art. 137. 
                    (Risoluzione del concordato). 
 
  Se le garanzie promesse non vengono costituite in  conformita'  del
concordato o se il fallito non  adempie  regolarmente  agli  obblighi
derivanti  dal  concordato  e  dalla  sentenza  di  omologazione,  il
curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina  la  comparizione
del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con  sentenza  emessa
in camera  di  consiglio  e  non  soggetta  a  gravame  pronunzia  la
risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede  il  tribunale
su ricorso di uno o piu' creditori o anche d'ufficio. 
  Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale  riapre  la
procedura di fallimento. 
  La risoluzione non puo' essere pronunziata trascorso un anno  dalla
scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. 
  Le disposizioni di questo articolo  non  si  applicano  quando  gli
obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo  con
liberazione immediata del debitore.