(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 138)
                              Art. 138. 
                   (Annullamento del concordato). 
 
  Il concordato omologato puo' essere  annullato  dal  tribunale,  su
istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del
debitore, quando si scopre che  e'  stato  dolosamente  esagerato  il
passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata   una   parte   rilevante
dell'attivo. Nessun'altra azione di nullita' e' ammessa. 
  La sentenza che annulla  il  concordato  riapre  la  procedura  del
fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. 
  L'azione di annullamento deve proporsi  nel  termine  di  sei  mesi
dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla
scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.