(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 139)
                              Art. 139. 
             (Provvedimenti conseguiti alla riapertura). 
 
  La sentenza che riapre la procedura a norma degli  articoli  137  e
138 dispone in  conformita'  del  secondo  comma  dell'art.  121.  Si
applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi  dello  stesso
articolo.