(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 140)
                              Art. 140. 
                     (Effetti della riapertura). 
 
  Gli effetti della riapertura sono regolati  dagli  articoli  122  e
123. 
  Possono essere riproposte le azioni  revocatorie  gia'  iniziate  e
interrotte per effetto del concordato. 
  I creditori anteriori conservano le garanzie per le  somme  tuttora
ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e  non  sono
tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. 
  Essi concorrono per l'importo del primitivo  credito,  detratta  la
parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.