Art. 141.
(Nuova proposta di concordato).
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito e' ammesso a
proporre un nuovo concordato. Questo non puo' essere omologato se
prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi
stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo
integrale adempimento.