(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 141)
                              Art. 141. 
                   (Nuova proposta di concordato). 
 
  Reso esecutivo il nuovo stato passivo,  il  fallito  e'  ammesso  a
proporre un nuovo concordato. Questo non  puo'  essere  omologato  se
prima dell'udienza a cio' destinata non  sono  depositate,  nei  modi
stabiliti dal giudice  delegato,  le  somme  occorrenti  per  il  suo
integrale adempimento.