Art. 179.
(Rilascio delle spedizioni).
Prima della partenza, il comandante della nave deve curare che il
comandante del porto o l'autorita' consolare restituisca le carte di
bordo consegnategli all'arrivo, apponendo il visto sul ruolo di
equipaggio o sulla licenza.
Le autorita' predette non possono apporre il visto ne' consegnare
le carte se l'armatore e il comandante della nave non hanno adempiuto
agli obblighi imposti dalle norme di polizia e da quelle per la
sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle
visite e all'esecuzione dei lavori ordinati in seguito a queste dalle
competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere
rilasciate quando l'armatore e il comandante non hanno compiuti gli
adempimenti sanitari e doganali ovvero non hanno provveduto al
pagamento delle tasse o dei diritti portuali o consolari, delle
retribuzioni di pilotaggio, delle multe o ammende, nonche' al
versamento della cauzione richiesta a norma dell'articolo 75, secondo
comma.