(Codice della navigazione-art. 179)
                              Art. 179. 
                    (Rilascio delle spedizioni). 
 
  Prima della partenza, il comandante della nave deve curare  che  il
comandante del porto o l'autorita' consolare restituisca le carte  di
bordo consegnategli all'arrivo,  apponendo  il  visto  sul  ruolo  di
equipaggio o sulla licenza. 
 
  Le autorita' predette non possono apporre il visto  ne'  consegnare
le carte se l'armatore e il comandante della nave non hanno adempiuto
agli obblighi imposti dalle norme di  polizia  e  da  quelle  per  la
sicurezza della navigazione,  nonche'  agli  obblighi  relativi  alle
visite e all'esecuzione dei lavori ordinati in seguito a queste dalle
competenti autorita'. Del  pari  le  spedizioni  non  possono  essere
rilasciate quando l'armatore e il comandante non hanno  compiuti  gli
adempimenti sanitari  e  doganali  ovvero  non  hanno  provveduto  al
pagamento delle tasse o  dei  diritti  portuali  o  consolari,  delle
retribuzioni  di  pilotaggio,  delle  multe  o  ammende,  nonche'  al
versamento della cauzione richiesta a norma dell'articolo 75, secondo
comma.