(Codice della navigazione-art. 180)
                              Art. 180. 
           (Nota di informazioni all'autorita' marittima). 
 
  All'arrivo in un  porto  del  Regno,  anche  in  caso  di  rilascio
volontario  o  forzato,  il  comandante  della   nave   deve,   entro
ventiquattr'ore, far consegnare all'ufficio di porto una nota,  dalla
quale risulti il nome o il numero, la nazionalita', il tonnellaggio e
l'immersione  della  nave,  il  nome  dell'armatore  e   quello   del
raccomandatario, la qualita' e la quantita' del carico, il numero dei
componenti dell'equipaggio e l'elenco dei passeggeri.