Art. 180.
(Nota di informazioni all'autorita' marittima).
All'arrivo in un porto del Regno, anche in caso di rilascio
volontario o forzato, il comandante della nave deve, entro
ventiquattr'ore, far consegnare all'ufficio di porto una nota, dalla
quale risulti il nome o il numero, la nazionalita', il tonnellaggio e
l'immersione della nave, il nome dell'armatore e quello del
raccomandatario, la qualita' e la quantita' del carico, il numero dei
componenti dell'equipaggio e l'elenco dei passeggeri.