(Codice della navigazione-art. 181)
                              Art. 181. 
 (Consegna delle carte di bordo e vidimazione del giornale nautico). 
 
  Il comandante della nave e' obbligato a  presentarsi,  subito  dopo
l'arrivo, al comandante del  porto  o  all'autorita'  consolare,  per
consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la
vidimazione. 
 
  L'ufficiale di porto, che procede alla  vidimazione,  raccoglie  la
dichiarazione di avaria del comandante e, se non vi e' dichiarazione,
ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza. 
 
  In caso di legittimo impedimento, il  comandante  della  nave  puo'
farsi sostituire dal comandante in seconda o dal primo ufficiale. 
 
  Il regolamento stabilisce norme speciali per  le  navi  addette  ai
servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diporto.