Art. 181. (Consegna delle carte di bordo e vidimazione del giornale nautico). Il comandante della nave e' obbligato a presentarsi, subito dopo l'arrivo, al comandante del porto o all'autorita' consolare, per consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la vidimazione. L'ufficiale di porto, che procede alla vidimazione, raccoglie la dichiarazione di avaria del comandante e, se non vi e' dichiarazione, ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza. In caso di legittimo impedimento, il comandante della nave puo' farsi sostituire dal comandante in seconda o dal primo ufficiale. Il regolamento stabilisce norme speciali per le navi addette ai servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diporto.