Art. 182.
(Denunzia di avvenimenti straordinari).
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari
relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il
comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al
comandante del porto o all'autorita' consolare, allegando un estratto
del giornale nautico con le relative annotazioni.
Se la nave non e' provvista di giornale o se sul giornale non e'
stata fatta annotazione, l'autorita' marittima o consolare riceve la
dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.
Le autorita' predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza
indugio gli atti relativi alla autorita' giudiziaria competente, a
norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione
di eventi straordinari.