(Codice della navigazione-art. 182)
                              Art. 182. 
               (Denunzia di avvenimenti straordinari). 
 
  Se nel corso del viaggio si  sono  verificati  eventi  straordinari
relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al  carico,  il
comandante della nave all'arrivo in  porto  deve  farne  denunzia  al
comandante del porto o all'autorita' consolare, allegando un estratto
del giornale nautico con le relative annotazioni. 
 
  Se la nave non e' provvista di giornale o se sul  giornale  non  e'
stata fatta annotazione, l'autorita' marittima o consolare riceve  la
dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. 
 
  Le autorita' predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo  senza
indugio gli atti relativi alla autorita'  giudiziaria  competente,  a
norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione
di eventi straordinari.