(Codice della navigazione-art. 183)
                              Art. 183. 
             (Informazioni eventuali circa il viaggio). 
 
  Il  comandante  della  nave  e'  tenuto  a  fornire   all'autorita'
marittima o consolare le informazioni che gli siano  richieste  circa
il viaggio. 
 
  E' inoltre tenuto, su richiesta, a  far  presentare  alle  predette
autorita',  per  gli  accertamenti  che  queste  credano   opportuni,
componenti dell'equipaggio e passeggeri.