Art. 183.
(Informazioni eventuali circa il viaggio).
Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita'
marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa
il viaggio.
E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette
autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni,
componenti dell'equipaggio e passeggeri.