(Codice della navigazione-art. 184)
                              Art. 184. 
(Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna). 
 
  Il  comandante  del  porto  o  l'autorita'  consolare,   nel   dare
l'autorizzazione alla partenza alle navi della  navigazione  interna,
restituendo la licenza col visto  ove  questa  sia  stata  consegnata
all'arrivo, procede a norma dell'articolo 179, secondo comma. 
 
  Il  comandante  della  nave,  all'arrivo  in  localita'   ove   sia
un'autorita' portuale  o  consolare,  deve  denunciare  all'autorita'
stessa la provenienza e la destinazione della  nave,  la  qualita'  e
quantita' del carico  e  il  numero  delle  persone  dell'equipaggio,
consegnando la licenza se sia prevista una sosta della nave superiore
alle dodici ore. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui
abbia sede un'autorita' portuale  o  consolare  si  siano  verificati
eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate  o  al
carico, il comandante deve farne denuncia  all'autorita'  portuale  o
consolare; l'autorita' predetta provvede a norma  dell'articolo  182,
secondo comma. 
 
  Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta
alla navigazione interna o all'autorita'  consolare  le  informazioni
che gli  siano  richieste  circa  il  viaggio,  e  a  far  presentare
componenti dell'equipaggio e passeggeri per gli accertamenti  di  cui
all'articolo 183. 
 
  Le disposizioni dei comma precedenti non  si  applicano  alle  navi
della  navigazione  interna  in  servizio  pubblico  di  linea  o  di
rimorchio.