Art. 216. (Registro dei barcaioli) Il registro dei barcaioli e' tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attivita'. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti: 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino; 7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. IL comandante del porto puo' limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.