(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 216)
                              Art. 216. 
                      (Registro dei barcaioli) 

 
  Il registro dei barcaioli e' tenuto dal comandante  del  porto  nei
quale essi esercitano la loro attivita'. 
  Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari
i seguenti requisiti: 
    1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni; 
    2) cittadinanza italiana; 
    3) sana e robusta costituzione fisica, accertata  dal  medico  di
porto, o, in sua  assenza,  da  un  medico  designato  dal  capo  del
compartimento; 
    4) non essere stato condannato per un delitto punibile  con  pena
non inferiore nel  minimo  a  tre  anni  di  reclusione,  oppure  per
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o
per un delitto contro la fede pubblica  salvo  che  sia  avvenuta  la
riabilitazione; 
    5) buona condotta morale e civile; 
    6) residenza  nel  comune  nel  cui  territorio  e'  il  porto  o
l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o
in un comune vicino; 
    7) avere  effettuato  un  anno  di  navigazione  in  servizio  di
coperta. 
  Contro le risultanze della visita sanitaria di  cui  al  n.  3  dei
precedente comma e' ammesso  ricorso  nei  modi  previsti  dai  commi
secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. 
  IL comandante del porto puo' limitare il numero  dei  barcaioli  in
relazione alle esigenze del traffico.