(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 217)
                              Art. 217. 
                     (Libretto di ricognizione) 

 
  Il libretto di ricognizione,  conforme  al  modello  approvato  dal
ministro per la marina mercantile, e'  rilasciato  al  barcaiolo  dal
comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro  previsto
nell'articolo precedente. 
  Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e  per  la  sua
tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.