(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 218)
                              Art. 218. 
                    (Cancellazione dal registro) 

 
  Alla cancellazione dal registro si procede: 
    1) per morte; 
    2) per permanente inabilita' al servizio; 
    3) per avere il barcaiolo raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi
sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del  diritto
alla pensione di vecchiaia; 
    4) a domanda; 
    5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn.  2,  5  e  6
dell'articolo 216. 
  L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata  nei
modi previsti dai  commi  terzo  e  seguenti  dell'articolo  156  del
presente regolamento.