Art. 218. (Cancellazione dal registro) Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere il barcaiolo raggiunta l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216. L'invalidita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.