(Trattato-art. 79)
                               Art. 79 
 
  La Commissione esige la tenuta e  la  presentazione  di  specifiche
delle operazioni, al fine di permettere la contabilita'  relativa  ai
minerali, materie grezze e materie  fissili  speciali,  utilizzati  o
prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze  e  le
materie fissili speciali trasportate. 
  Quanti siano soggetti a tali  obblighi  notificano  alle  autorita'
dello Stato membro interessato  le  comunicazioni  che  inviano  alla
Commissione a mente dell'art. 78  e  del  primo  comma  del  presente
articolo. 
  La natura e la portata degli obblighi di cui  al  primo  comma  del
presente articolo sono definite in  un  regolamento  elaborato  dalla
Commissione e approvato dal Consiglio.