(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 123)
                 Art. 123. (Art. 15 del Testo Unico) 
     DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE A LUCE RIFLESSA DELLE BARRIERE 

 
  I dispositivi a luce riflessa rossa di cui all'art.  15  del  Testo
Unico, integrativi delle strisce  bianche  e  rosse  delle  barriere,
possono  essere  costituiti  da  apparecchi  a  se'  stanti  quali  i
catadiottri ovvero da uno strato di sostanze riflettenti. 
  In ogni caso il contorno superiore dei dispositivi deve  essere  ad
altezza non maggiore di m. 1,30 rispetto al  punto  piu'  alto  della
carreggiata. 
  Detti dispositivi debbono presentare una superficie  effettiva,  in
proiezione sul piano verticale parallelo alle barriera non  inferiore
a cmq. 100 per ogni metro lineare di barriera, almeno per i due terzi
della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere. 
  Qualora le barriere  siano  provviste  di  piu'  luci  rosse,  tale
superficie potra' essere ridotta alla meta'. Analoga riduzione potra'
essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su  strade
o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli. 
  Ciascun dispositivo deve avere una superficie non inferiore a  cmq.
20. 
  Nella determinazione della superficie effettiva  riflettente  vanno
valutate solamente  le  superfici  piane  rivolte  verso  la  strada,
possono essere valutate anche le superfici cilindriche rivolte  verso
la strada tenendo conto, al massimo, del  50  per  cento  della  loro
superficie. 
  I dispositivi a luce riflessa rossa  devono  avere  caratteristiche
ottiche e tecnologiche  non  inferiori  a  quelle  prescritte  per  i
dispositivi a luce riflessa di 1ยช classe per autoveicoli. 
  La forma dei dispositivi non dove essere triangolare.