Art. 123. (Art. 15 del Testo Unico) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE A LUCE RIFLESSA DELLE BARRIERE I dispositivi a luce riflessa rossa di cui all'art. 15 del Testo Unico, integrativi delle strisce bianche e rosse delle barriere, possono essere costituiti da apparecchi a se' stanti quali i catadiottri ovvero da uno strato di sostanze riflettenti. In ogni caso il contorno superiore dei dispositivi deve essere ad altezza non maggiore di m. 1,30 rispetto al punto piu' alto della carreggiata. Detti dispositivi debbono presentare una superficie effettiva, in proiezione sul piano verticale parallelo alle barriera non inferiore a cmq. 100 per ogni metro lineare di barriera, almeno per i due terzi della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere. Qualora le barriere siano provviste di piu' luci rosse, tale superficie potra' essere ridotta alla meta'. Analoga riduzione potra' essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli. Ciascun dispositivo deve avere una superficie non inferiore a cmq. 20. Nella determinazione della superficie effettiva riflettente vanno valutate solamente le superfici piane rivolte verso la strada, possono essere valutate anche le superfici cilindriche rivolte verso la strada tenendo conto, al massimo, del 50 per cento della loro superficie. I dispositivi a luce riflessa rossa devono avere caratteristiche ottiche e tecnologiche non inferiori a quelle prescritte per i dispositivi a luce riflessa di 1ยช classe per autoveicoli. La forma dei dispositivi non dove essere triangolare.