(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 124)
                 Art. 124. (Art. 15 del Testo Unico) 
    DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA ED ACUSTICA DELLE BARRIERE 

 
  Il dispositivo di segnalazione acustica previsto dall'art.  15  del
Testo Unico deve produrre il suono  di  una  campana  o  suoneria  di
livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a  100
m. in assenza di ostacoli, e con vento e rumori trascurabili. 
  Il funzionamento dei  dispositivi  di  segnalazione  acustica  deve
iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio  dell'abbassamento  delle
barriere  e  terminare   non   prima   di   5   secondi   dall'inizio
dell'abbassamento. 
  Ad integrazione dei dispositivi di  segnalazione  acustica  possono
essere impiegati dispositivi di segnalazione  ottica  a  luce  rossa,
installati normalmente sul margine  destro  della  carreggiata  nelle
immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati  in  modo  da
essere  visibili  dalla  strada  alla  maggiore  distanza  possibile.
L'altezza da terra del contro del dispositivi di segnalazione  ottica
deve essere compresa tra  m.  2  e  metri  2,50,  le  caratteristiche
geometriche dei disposiviti sono indicate nelle figg. 164 e 165. 
  Il dispositivo a luce rossa deve avere intensita' tale da risultare
visibile, di giorno e in assenza di nebbia, almeno a 100  m.  Qualora
la luce rossa sia resa  visibile  posteriormente  il  dispositivo  di
segnalazione acustica puo' emettere  un  segnale  di  livello  sonoro
inferiore a quello indicato nel primo comma.