Art. 128. (Art. 15 del Testo Unico) CAVALLETTI DA IMPIEGARE IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO I cavalletti di cui al comma terzo dell'art. 15 del Testo Unico da impiegarsi in corrispondenza del passaggi a livello debbono avere altezza compresa tra metri 1 e m. 1,40 e lunghezza di almeno m. 1,50 e recare superiormente un pannello dell'altezza di m. 0,25 della lunghezza del cavaletto dipinto, lato strada, con strisce bianche e rosse inclinate a 45°, ciascuna di larghezza compresa tra m. 0,15 e m. 0,20. Inoltre debbono essere provvisti di dispositivi a luce riflessa uguali a quelli prescritti per le barriere. Puo' essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello, qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco, reso interamente riflettente della luce: in mancanza di tale disco devono essere impiegati piu' cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale. La bandiera rossa e la lanterna a luce rossa sono del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.