(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 130)
                 Art. 130. (Art. 15 del Testo Unico) 
          ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE DI RACCORDI 

 
  Gli attraversamenti di  strade  da  parte  di  binari  percorsi  da
convogli ferroviari marcianti a velocita' ridotta  per  l'incrocio  a
vista o per incrocio protetto da agente della ferrovia o con apposito
semaforo, possono essere segnalati ai conducenti ed ai pedoni con  il
segnale "Pericolo generico" in  sostituzione  di  quello:  "Croce  di
Sant'Andrea" e del segnale "Passaggio a livello  senza  barriere"  ed
eventuali segnali intermedi. 
  Il segnale "Pericolo generico"  deve  essere  posto  alla  distanza
regolamentare  dell'attraversamento  e  ripetuto  in  prossimita'  di
questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per  ogni  altra
situazione che lo renda necessario. 
  Inoltre sotto il cartello deve essere specificato il  pericolo  con
la iscrizione "TRENO". 
  La  posa  dei  segnali  di  pericolo  installati   in   prossimita'
dell'attraversamento e' effettuata a cura e spese dell'esercente,  la
ferrovia o del proprietario del raccordo:  e'  effettuata  invece,  a
cura e spese degli Enti proprietari della strada la posa degli  altri
segnali.