(Allegato- art. 141)
                              Art. 141. 
 
  Le parti devono  anticipare  agli  ufficiali  giudiziari  le  spese
postali, i diritti e le indennita' di trasferta  relativi  agli  atti
richiesti. 
  Per le eventuali spese  degli  atti  esecutivi  e  quando  non  sia
possibile la preventiva liquidazione delle  somme  dovute,  o  questa
risulti difficoltosa per il  rilevante  numero  delle  richieste,  le
parti devono versare  una  congrua  somma  in  deposito.  L'ufficiale
giudiziario deve prenderne nota nel registro di cui al n. 5 dell'art. 
116 e rilasciare ricevuta alla parte. 
  Al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato, le parti
devono rimborsare all'ufficiale giudiziario le spese  anticipate  per
l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140  e  660  del
Codice di procedura civile.