(Allegato- art. 142)
                              Art. 142. 
 
  Le spese relative alle comunicazioni che, secondo  le  disposizioni
del Codice di procedura  penale,  devono  avere  luogo  a  mezzo  del
servizio  postale   sono   anticipate   dallo   Stato   all'ufficiale
giudiziario. 
  I diritti e le indennita' di  trasferta  spettanti  allo  ufficiale
giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia
e sono ripetibili soltanto nella liquidazione  finale  a  carico  dei
condannati alle spese del procedimento, eccetto  che  siano  posti  a
carico delle parti private a termini  dell'art.  419  del  Codice  di
procedura penale o per rinvio concesso  prima  del  dibattimento;  in
tali casi le parti private devono effettuare un congruo  deposito  in
cancelleria.