Art. 142. Le spese relative alle comunicazioni che, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, devono avere luogo a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti allo ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti private devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.