(Allegato- art. 143)
                              Art. 143. 
 
  Per gli atti in materia civile ed amministrativa  a  richiesta  del
pubblico ministero o di una Amministrazione  dello  Stato  o  di  una
parte ammessa al gratuito patrocinio,  sono  anticipate  dallo  Stato
all'ufficiale giudiziario soltanto la indennita' di  trasferta  o  le
spese postali, se la  notificazione  avviene  a  mezzo  del  servizio
postale. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati
a debito. 
  I  diritti  e  le  indennita'  di  trasferta  per   atti   compiuti
nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario e' tenuto ad
eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei  privati
che siano condannati alle spese del giudizio. 
  La  disposizione  di  cui  al  primo  comma  vale  anche   per   la
notificazione di atti su richiesta delle autorita' estere.