(Allegato- art. 144)
                              Art. 144. 
 
  I diritti e le  indennita'  di  trasferta  spettanti  all'ufficiale
giudiziario  nei  procedimenti  per  contravvenzioni  ai  regolamenti
comunali  e  provinciali  devono  in  ogni  caso  essere   anticipati
rispettivamente dai Comuni e dalle Province  nel  cui  interesse  gli
atti si compiono.