Art. 100. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93) Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'alto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la meta' del termine stabilito per la prescrizione.