(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 100)
                              Art. 100. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93) 

 
  Qualunque elettore puo' promuovere l'azione  penale,  costituendosi
parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. 
  L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel  presente  Testo
Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale  ultimo  delle
elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto
processuale, ma l'effetto interruttivo dell'alto non puo'  prolungare
la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel  complesso,
la meta' del termine stabilito per la prescrizione.