(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 101)
                              Art. 101. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94) 

 
  Ordinata  un'inchiesta  dal  Consiglio  comunale  o  dalla   Giunta
provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare
testimoni. 
  Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra  sono  applicabili
le disposizioni del Codice penale sulla  falsa  testimonianza,  sulla
occultazione della verita'  e  sul  rifiuto  di  deporre  in  materia
civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo  la
falsa testimonianza o l'occultazione della verita', od il rifiuto, su
materia punibile.