Art. 101. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94) Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verita', od il rifiuto, su materia punibile.