(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 102)
                              Art. 102. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95) 

 
  Le condanne per reati elettorali, ove venga dal  giudice  applicata
la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto
elettorale e da tutti i pubblici uffici. 
  Se la condanna colpisce il candidato,  la  privazione  dal  diritto
elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non  minore
di cinque ne' maggiore di dieci anni. 
  Il giudice puo'  ordinare  in  ogni  caso  la  pubblicazione  della
sentenza di condanna. 
  Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel
Codice penale, e in altre leggi, per reati piu'  gravi  non  previsti
dal presente Testo Unico. 
  Ai reati elettorali non  sono  applicabili  le  disposizioni  degli
articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art.  487  del
Codice di procedura penale, relative  alla  sospensione  condizionale
della pena e alla non menzione della  condanna  nel  certificato  del
casellario giudiziale.