(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 86)
                              Art. 86. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77) 

 
  Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per
una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale
o l'astensione, da', offre o promette qualunque  utilita'  ad  uno  o
piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone,  e'  punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire  3000
a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata
sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per  spese
di viaggio o di  soggiorno  o  di  pagamento  di  cibi  e  bevande  o
rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. 
  La stessa pena si applica all'elettore che, per dare  o  negare  la
firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro
o altra utilita'.