(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 87)
                              Art. 87. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78) 

 
  Chiunque usa violenza o  minaccia  ad  un  elettore,  od  alla  sua
famiglia,  per  costringerlo   a   firmare   una   dichiarazione   di
presentazione di candidatura o a  votare  in  favore  di  determinate
candidature, o ad astenersi dalla firma dal voto, o  con  notizie  da
lui riconosciute  false,  o  con  raggiri  od  artifizi,  ovvero  con
qualunque  mezzo  illecito,  atto  a  diminuire  la  liberta',  degli
elettori,  esercita  pressioni  per  costringerli   a   firmare   una
dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di
determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o  dal  voto,  e'
punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni  e  con
la multa da lire 3000 a lire 20.000. 
  La pena e' aumentata - e in ogni caso non  sara'  inferiore  a  tre
anni - se la violenza, la minaccia o la pressione e' fatta con  armi,
o da persona travisata, o da piu'  persone  riunite,  o  con  scritto
anonimo, o  in  modo  simbolico  o  a  nome  di  gruppi  di  persone,
associazioni o comitati esistenti o supposti. 
  Se la violenza o la minaccia e' fatta da  piu'  di  cinque  persone
riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse,
ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi,  la  pena  e'
della reclusione da tre a quindici anni e della  multa  fino  a  lire
50.000.