(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 89)
                              Art. 89. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82) 

 
  Salve le maggiori pene  stabilite  nell'art.  96  per  i  casi  ivi
previsti,  Coloro  i  quali,   essendo   designati   all'ufficio   di
presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato  motivo
rifiutino  di  assumerlo  o  non   si   trovino   presenti   all'atto
dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da  lire  2000  a
5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio  i  quali
senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le
operazioni elettorali. 
  Per i reati previsti dal presente articolo si procede con  giudizio
direttissimo.