Art. 90. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83) Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Incorre nella medesima pena chiunque forma, falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente Testo Unico destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non abbia concorso nella consumazione del fatto. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a lire 10.000. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in fragranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.