(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 90)
                              Art. 90. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83) 

 
  Chiunque, con minacce o con atti di  violenza,  turba  il  regolare
svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero  esercizio
del diritto di voto o in qualunque modo  alteri  il  risultato  della
votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la
multa da lire 3000 a lire 20.000. 
  Incorre nella medesima pena chiunque forma, falsamente, in tutto  o
in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente
Testo Unico destinati alle operazioni elettorali,  o  altera  uno  di
tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in
parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti  atti
falsificato, alterato o sostituito, e' punito  con  la  stessa  pena,
ancorche' non abbia concorso nella consumazione del fatto. 
  Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'Ufficio  elettorale,
la pena della reclusione e' da due ad otto anni e quella della  multa
non inferiore a lire 10.000. 
  Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati  in
fragranza, dovranno  essere  giudicati  dal  Tribunale  con  giudizio
direttissimo.