(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 91)
                              Art. 91. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84) 

 
  Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o  in  quella
dell'Ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro  dell'Ufficio,
e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da
un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. 
  Si procede con giudizio direttissimo.