Art. 91. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84) Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro dell'Ufficio, e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.