(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 92)
                              Art. 92. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85) 

 
  Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si
introduce  nella  sala  delle  elezioni  o  in  quella   dell'Ufficio
centrale, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  e  con  l'ammenda
fino a lire 2000. 
  Con la stessa pena e' punite chi, nelle sale anzidette,  con  segni
palesi di approvazione  o  disapprovazione,  od  altrimenti,  cagiona
disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.