Art. 92. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85) Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000. Con la stessa pena e' punite chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.