Art. 93. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86) Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.