(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 93)
                              Art. 93. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86) 

 
  Chiunque, essendo privato  o  sospeso  dall'esercizio  del  diritto
elettorale, o assumendo il nome altrui, firma  una  dichiarazione  di
presentazione di candidatura o si presenta a  dare  il  voto  in  una
sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una  dichiarazione
di presentazione di  candidatura  o  da'  il  voto  in  piu'  sezioni
elettorali, e' punito con la reclusione fino a  due  anni  e  con  la
multa fino a lire 20.000.