(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 94)
                              Art. 94. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87) 

 
  Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima  della  chiusura
definitiva  del  verbale,  enuncia  fraudolentemente  come  designati
contrassegni di liste o nomi diversi  da  quelli  che  sono  indicati
nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore  che
non puo' farlo, lo esprime per una lista o per candidati  diversi  da
quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a sei  anni  e
con la multa da lire 5000 a lire 20.000.