Art. 95. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88) Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non up ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre, anni e con la multa fino a lire 20.000.