(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 95)
                              Art. 95. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88) 

 
  Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non up ha  diritto,
od alla esclusione di chi lo  ha,  o  concorre  a  permettere  ad  un
elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da  altri  nella
votazione,  e  il  medico  che  a  tale  scopo  abbia  rilasciato  un
certificato non conforme al vero, sono puniti con  la  reclusione  da
sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000. 
  Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono  all'Ufficio
elettorale, i colpevoli sono puniti con la  reclusione  fino  a  tre,
anni e con la multa fino a lire 20.000.